1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) garantire un approccio coordinato al problema della sicurezza del trasporto delle merci pericolose, mediante la realizzazione di un progetto mirato di carattere interministeriale con il coinvolgimento delle competenti amministrazioni dello Stato;
b) adottare misure idonee a favorire il passaggio del trasporto delle merci pericolose dalla modalità stradale a modalità alternative allo scopo di accrescere i livelli di sicurezza ambientale;
c) potenziare, anche con misure urgenti e straordinarie, i controlli di sicurezza e le capacità di intervento nei riguardi dei mezzi di trasporto, della cognizione dei carichi trasportati, delle responsabilità e delle capacità del personale, con particolare attenzione ai conducenti di nazionalità extracomunitaria, nonché al coordinamento e alla risposta tempestiva delle strutture chiamate ad intervenire in caso di emergenza;
d) introdurre opportuni sistemi di monitoraggio del settore con riferimento alla quantità delle merci pericolose in circolazione, alla informazione sulle tipologie delle medesime merci, alla conoscenza delle direttrici dei flussi di origine e di destinazione;
e) realizzare il coordinamento delle disposizioni vigenti nel settore, armonizzandole con i regimi previsti dall'Unione europea.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate:
a) all'esercizio del controllo periodico dei livelli di sicurezza, in modo da garantire l'incolumità delle persone, siano esse operatori o utenti, nei sistemi di trasporto, in particolare in quelli relativi alle merci pericolose;
b) alla predisposizione di una strategia della prevenzione che riduca il rischio di eventi calamitosi o comunque dannosi per il territorio e per l'ambiente, siano essi di origine naturale o indotti dall'intervento dell'uomo;
c) alla promozione dell'innovazione tecnologica finalizzata all'accrescimento dei livelli di sicurezza, sia nei sistemi di trasporto sia negli strumenti di monitoraggio e di controllo;
d) alla comunicazione e all'informazione rivolta agli addetti al trasporto e ai soggetti comunque interessati.
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 2 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, di una commissione di studio per valutare le condizioni di sicurezza del trasporto delle merci pericolose, per prevenire i fattori di rischio o di incidentalità e per definire strategie di intervento di medio e lungo periodo;
b) introduzione, con l'istituzione di specifici ruoli dirigenziali di livello generale, della funzione di coordinamento generale
c) verifica della congruità e dell'armonizzazione delle normative procedurali e amministrative riguardanti le omologazioni, le diverse modalità di trasporto, gli imballaggi, i contenitori intermedi e ricondizionati;
d) applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, con particolare riguardo alla gestione della figura professionale del consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile interna di merci pericolose nonché all'obbligo delle autorità sopraordinate e responsabili di riferire per iscritto sull'attività e sui risultati delle suddette figure;
e) attribuzione alla commissione di studio prevista dalla lettera a) del compito di effettuare studi e ricerche per acquisire dati sulle quantità delle merci pericolose in circolazione, specie se di provenienza estera, per descrivere e prevenire i rischi di eventi dannosi di qualsiasi origine, per proporre interventi limitativi del traffico pesante impegnato nel trasporto di determinante merci pericolose;
f) costituzione di una base informativa, attraverso l'acquisizione delle informazioni e dei dati in possesso degli enti e organismi operanti nel settore sulle merci trasportate e sui trasporti effettuati, in modo da garantire, con immediatezza e completezza, nei casi di necessità le informazioni utili e necessarie;
g) promozione di studi e di ricerche per sperimentare prodotti innovativi idonei a localizzare i mezzi di trasporto e a conoscere gli spostamenti e le anomalie di funzionamento degli stessi, nonché, eventualmente, le condizioni fisiche e psicologiche dei conducenti;
h) previsione delle norme per l'introduzione sui mezzi di trasporto di dispositivi elettronici ed informatici protetti, atti a documentare le fasi, i momenti e gli eventi dei percorsi su strada degli autotrasportatori di merci pericolose.
1. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 2, il Ministero dei trasporti attribuisce al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il compito di redigere un rapporto, a mero scopo conoscitivo, sull'evoluzione del settore del trasporto di cose per conto terzi, soprattutto in riferimento alla globalizzazione dei mercati.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è altresì incaricato di redigere e mantenere aggiornato un rapporto conoscitivo specifico sullo stato e sull'evoluzione del settore del trasporto delle merci pericolose.
3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma 2, il Comitato si avvale della collaborazione delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza, prevenzione e interventi di emergenza, allo scopo di effettuare riscontri sulle dichiarazioni delle imprese interpellate in ordine ai seguenti temi: ambiti territoriali di attività delle imprese che effettuano il trasporto di merci pericolose; tipologia e caratteristiche delle merci pericolose trasportate; classificazione di quantità del suddetto trasporto con riferimento particolare alle materie liquide infiammabili e a materie pericolose di altra natura, quali oggetti pericolosi, gas compressi, liquefatti o disciolti, materie tossiche, esplosivi e armamenti.
4. La vigilanza e il controllo sulla realizzazione del rapporto previsto dal comma 2 sono esercitati dal Ministero dei trasporti.
1. Nelle more dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 2, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza nel settore del trasporto delle merci pericolose, è prevista la costituzione di una apposita struttura che opera in conformità ai criteri stabiliti dal Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze per l'area di Porto Marghera - progetto SIMAGE, della regione Veneto, e avvalendosi delle collaborazione dei nuclei nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. La struttura di sicurezza per la prevenzione dei rischi connessi al trasporto delle merci pericolose e per gli interventi in caso di emergenza costituita ai sensi del comma 1 è posta sotto la responsabilità della competente direzione generale del Ministero dell'interno.
3. La direzione generale di cui al comma 2 provvede alla messa in opera di
1. Il Ministero dei trasporti provvede a costituire una banca dati centrale per la gestione automatizzata delle informazioni relative al trasporto delle merci pericolose.
2. La banca dati di cui al comma 1 raccoglie le comunicazioni provenienti dai diversi enti e soggetti operanti nel settore del trasporto delle merci pericolose, e in particolare dalle imprese di autotrasporto, su ciascun trasporto effettuato e sulle operazioni preliminari al trasporto stesso, secondo le indicazioni in materia adottate dal Ministero dei trasporti.
3. In caso di emergenza, la banca dati centrale consente, attraverso una rete informativa di tipo telematico, la disponibilità delle informazioni utili agli enti e ai soggetti interessati per la gestione delle diverse fasi di emergenza.
1. Allo scopo di ridurre i rischi relativi alla particolare natura del trasporto, i veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose sono dotati di un idoneo dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera».